Descrizione completa
- Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi e immobili strumentali destinati a strutture produttive nella ZES Unica del Mezzogiorno, ubicata nelle seguenti regioni del Mezzogiorno: Abruzzo (zone assistite), Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
- Misura del credito imposta dal 15 al 60% in base alle regioni (per piccole imprese mediamente il 60%)
- Investimento minimo: 200.000 euro, di cui massimo il 50% per immobili.
- Esempio: immobile euro 100.000, impianti e macchinari euro 100.000.
Scadenza presentazione domanda
Il credito va prenotato mediante domanda da presentare entro il 12 luglio 2024, e poi la spesa va terminata entro il 15 novembre 2024. In altri termini si deve essere in grado di spendere almeno 200.000 euro entro il 15 novembre prossimo. Sono comprese le spese effettuate dal 01 gennaio 2024 al 15 novembre 2024.
L’Agenzia delle entrate comunica alle imprese l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta.
Soggetti beneficiari
- Soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta.
- Con Durc regolare
- Residenti o con stabile organizzazione nel territorio dello stato.
- Anche Enti non commerciali, per la parte commerciale dell’attività.
- Escluse imprese agricole in regime di reddito agrario
- Esclusi i settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo
- Escluse le imprese in difficoltà.
Investimenti agevolabili
Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di
- Macchinari
- Impianti
- attrezzature varie
- destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio
- acquisto di terreni e di immobili strumentali (per massimo il 50% dell’investimento agevolato)
Per individuare i beni agevolabili riferirsi alle voci B.II.2 e B.II.3 dell’attivo stato patrimoniale secondo OIC 16 (interpello 322/2020)
- La voce BII2 “impianti e macchinario” può comprendere:
- – impianti generici: sono gli impianti non legati alla tipica attività della società (ad esempio: servizi riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme);
- – impianti specifici: sono gli impianti legati alle tipiche attività produttive dell’azienda;
- – altri impianti (ad esempio: forni e loro pertinenze);
- – macchinario automatico e macchinario non automatico: si tratta di apparati in grado di svolgere da sé (automatico) ovvero con ausilio di persone (semiautomatico) determinate operazioni.
- La voce BII3 “attrezzature industriali e commerciali” può comprendere:
- – attrezzature: sono strumenti (con uso manuale) necessari per il funzionamento o lo svolgimento di una particolare attività o di un bene più complesso (ad esempio: attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa);
- – attrezzatura varia, legata al processo produttivo o commerciale dell’impresa, completante la capacità funzionale di impianti e macchinario, distinguendosi anche per un più rapido ciclo d’usura; comprende convenzionalmente gli utensili.
- Non rientra la voce BII4 “altri beni” che comprende:
- – mobili (ad esempio: mobili, arredi e dotazioni di ufficio, mobili e dotazioni di laboratorio, di officina, di magazzino e di reparto, mobili e dotazioni per mense, servizi sanitari ed assistenziali);
- – macchine d’ufficio (ad esempio: macchine ordinarie ed elettroniche);
- – automezzi (ad esempio: autovetture, autocarri, altri automezzi, motoveicoli e simili, mezzi di trasporto interni);
- – imballaggi da riutilizzare;
- – beni gratuitamente devolvibili.
- Gli autocarri rientrano nella voce B.II.4 “altri beni” e non può essere riconosciuto l‘acquisto di un autocarro.
- Pertanto, risultano agevolabili gli investimenti – in macchinari, impianti e attrezzature varie – relativi alla
- creazione di un nuovo stabilimento
- ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente
- diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente
- cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente
- per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui all’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, quelli a favore di una nuova attività economica (cfr. articolo 2, punto 49 e 51, articolo 2, del regolamento citato).
- Esclusi dall’agevolazione gli investimenti di mera sostituzione in quanto gli stessi non possono essere mai considerati “investimenti iniziali”
- beni strumentali, comporta che i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata
- Nuovi, non usati